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110% Ecobonus

Detrazione del 110% introdotta dal decreto rilancio

Nell’ambito del c.d. “Decreto Rilancio” è prevista una nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma. La nuova detrazione è fruibile:

  • per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021;
  • in 5 quote annuali;
  • per gli interventi effettuati da condomini, persone fisiche “private”, da IACP e soggetti ad essi equiparati nonché da cooperative edilizie a proprietà indivisa. In caso di interventi su edifici unifamiliari, la detrazione è applicabile soltanto se l’immobile rappresenta l’abitazione principale. 

Contestualmente è stata rivista la disciplina relativa alla possibilità, per il beneficiario della detrazione, di optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante.

Nell’ambito del recente DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, è previsto l’aumento al 110% della detrazione spettate per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma, da ripartire in 5 quote annuali.

La detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese NB sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.

Prima di individuare nel dettaglio gli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% va evidenziato che l’art. 119, DL n. 34/2020 prevede espressamente che la stessa è applicabile soltanto per gli interventi richiamati dalla norma in esame, di seguito illustrati, effettuati dai seguenti soggetti:

  • O condomini;
  • O persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su unità immobiliari.

Il comma 10 dell’art. 119 in esame specifica inoltre che, nel caso in cui gli interventi NB di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico sono effettuati su edifici unifamiliari è possibile fruire della detrazione nella maggior misura del 110% soltanto se l’edificio è adibito ad abitazione principale;

  •  Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Da quanto sopra deriva pertanto che la detrazione nella nuova misura del 110% non è applicabile, ad esempio, da una società per gli interventi effettuati sull’immobile strumentale all’esercizio dell’attività, a meno che lo stesso non faccia parte di un condominio.

Inoltre, con riferimento agli immobili di persone fisiche “privati”, risulta che la detrazione del 110% è fruibile anche per l’unità immobiliare concessa in locazione / a disposizione solo se facente parte di un immobile composto da più unità immobiliari mentre non è fruibile se l’immobile locato / a disposizione è costituito da un edificio unifamiliare.

Resta fermo che le detrazioni ordinariamente previste per gli interventi richiamati dall’art. 119 in esame rimangono applicabili nel rispetto delle condizioni / limiti e con le percentuali di detrazione stabiliti dalle norme di riferimento “ante” DL n. 34/2020.

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